Assicurazione per la responsabilità civile e RC obbligatoria per i professionisti torna indietro
Risarcire un danno ingiustamente arrecato agli altri è un obbligo e un principio giuridico quasi universale . Tale obbligazione si configura come “responsabilità civile”, ed è evidente che espone a notevoli rischi il patrimonio di persone, enti e aziende.
La responsabilità civile, in senso generale, può interessare i diversi ambiti della vita privata e lavorativa, aziendale e professionale.
Per tutelare il soggetto civilmente responsabile dal rischio di vedersi colpito nei propri beni per effetto della richiesta di risarcimento da parte di un terzo, danneggiato da una sua azione colposa, nasce l’assicurazione della responsabilità civile.
L'assicurazione della responsabilità civile terzi si configura proprio come una tutela del patrimonio personale, per limitare o annullare il rischio di un suo depauperamento con il trasferimento dell'onere del risarcimento sull'assicuratore, che è tenuto a pagare il soggetto danneggiato in conseguenza del fatto accaduto.
Infatti, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, entro il limite del massimale assicurato.
La copertura assicurativa della responsabilità civile (RC), dice il codice civile, è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
Questa assicurazione può quindi essere considerata come un atto di previdenza volontaria, di autotutela. Esistono però diversi casi in cui l'assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per legge.
La più nota tra le assicurazioni di RC obbligatorie è quella derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto) e dei natanti (RC natanti).
Vi sono altresì disposizioni di legge che rendono necessaria la sottoscrizione di un'assicurazione per la responsabilità civile in altri ambiti: per esempio nella detenzione di oggetti in custodia, oppure nella proprietà di animali (in particolare di cani), o nella qualità di esecutore di lavori pubblici. Da sottolineare in modo particolare l’obbligo assicurativo introdotto nell'esercizio dell'attività professionale; la legge italiana, nel quadro della riforma degli ordinamenti professionali, dispone che chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell’attività stessa. L’obbligo, operativo dal 2012, è stringente non solo per i professionisti, ma anche per gli assicuratori, tanto che il legislatore obbliga le Compagnie a rendersi disponibili a contrarre tali polizze, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dello specifico settore assicurativo.

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